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OBBLIGHI DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA SICUREZZA AZIENDALE
(Testo Unico in
materia di sicurezza - D.Lgs 81/08)
RSPP
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Persona interna o esterna all’azienda in possesso dei requisiti
professionali previsti dal D.Lgs. 81/08
1° Caso - Il
datore di lavoro esercita direttamente la funzione di RSPP (nei casi
previsti dalla legge)
Dovrà frequentare apposito corso di formazione della durata di 16-48 ore
Istituito ai sensi del D.Lgs. 81/08. La durata del corso varia in funzione
della tipologia di attività dell’azienda.
2° Caso
-
Il datore di lavoro
individua l’RSPP tra il proprio personale
L’RSPP dovrà essere in possesso di diploma di scuola media superiore e
frequentare appositi corsi di formazione professionale della durata
variabile di 64 - 120 ore istituiti ai sensi dell''art.
32 D.lgs 81/08
3° Caso
- Il datore di
lavoro nomina un tecnico esterno (nei casi previsti dalla legge) in
possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 81/08 stipulando
apposita convenzione. L’RSPP dovrà essere in possesso di diploma di scuola
media superiore e frequentare appositi corsi di formazione professionale
della durata variabile di 64 - 120 ore istituiti ai sensi dell''art.
32 D.lgs 81/08
La formazione dovrà essere periodicamente aggiornata.
ASPP – Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione
Il datore di lavoro provvede
a nominare un numero adeguato di addetti al S.P.P.
L’Addetto dovrà essere
nominato tra il personale interno e dovrà essere in possesso di Diploma di
scuola media superiore
e frequentare
appositi corsi di formazione professionale della durata variabile di 40 -
96 ore istituiti ai sensi dell''art.
32 D.lgs 81/08.
La
formazione dovrà essere periodicamente aggiornata.
RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto dal personale
dell’Azienda. Il Rappresentante dei lavori dovrà ricevere una adeguata
formazione mediante apposito corso di formazione della durata di 32 ore.
La formazione dovrà essere periodicamente aggiornata.
ADDETTO ALL’ANTINCENDIO ED EMERGENZA
Il datore di lavoro
provvede a nominare un numero adeguato di addetti all’emergenza
antincendio ed evacuazione. L’Addetto dovrà essere nominato tra il
personale interno. Gli addetti dovranno ricevere specifica formazione
mediante corsi di formazione di durata variabile (4 -12 ore) in base alla
classificazione del rischio presente in azienda (basso-medio-alto) di cui
al DM 10/03/98.
La formazione dovrà essere periodicamente aggiornata.
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Il datore di lavoro
provvede a nominare un numero adeguato di addetti al primo soccorso.
L’Addetto dovrà essere nominato tra il personale interno. Gli addetti
dovranno ricevere specifica formazione mediante corsi di formazione di
durata variabile (4-12 ore) in base alla classificazione dell’azienda
(Tipo A, B, C) di cui al DM 388/03.
La formazione dovrà
essere periodicamente aggiornata.
LAVORATORI
Il datore di lavoro
garantisce una adeguata informazione e formazione a tutto il personale
dell’Azione sui rischi presenti nel luogo di lavoro. Tale formazione dovrà
avvenire in occasione:
-
della costituzione del rapporto di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Centro Studi Goffredo
Mameli S.r.l.
ITALIA - Lazio - 00062 Bracciano Provincia di Roma
Corsi sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
Web Master:
dimaggio.loredana@tiscali.it
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